STATUTO FONDAZIONE ITALIANI.IT

Articolo 1

COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

Per iniziativa della famiglia Ferlaino, nelle persone di Paola Stranges, Gerardo Ferlaino ed Emanuele Ferlaino, in veste di Fondatori, รจ costituita la fondazione denominata

“FONDAZIONE ITALIANI.IT”

ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come integrato dal D.lgs n. 105/2018, e loro successive modiche ed integrazioni.

La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilitร  sociale” o lโ€™acronimo Onlus, che verrร  sostituito dalla locuzione ETS (Ente del Terzo Settore) quando sarร  pienamente operativa la riforma di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e quando lโ€™ente sarร  iscritto al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (in sigla RUNTS) avendone i requisiti di legge.

Articolo 2

SEDE e DURATA

La Fondazione svolge la propria attivitร  nel mondo, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalitร  istituzionali.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Conflenti (Catanzaro) alla via Marconi n. 101, ma potranno essere istituiti sia in Italia che allโ€™estero uffici in cui poter svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalitร  della Fondazione, attivitร  di promozione nonchรฉ di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La sua durata รจ illimitata.

Articolo 3

SCOPO e ATTIVITAโ€™ della FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalitร  civiche, culturali e di utilitร  e solidarietร  sociale, di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Piรน in particolare, si propone di creare una rete di connazionali nel mondo al fine di promuovere lโ€™Italia e lโ€™italianitร .

La Fondazione mira a rinsaldare il legame tra tutti gli italiani nel mondo e rafforzarne il senso di appartenenza.

Al fine di perseguire i suoi scopi, la Fondazione svolgerร  la sua funzione attraverso la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, delle tradizioni, dellโ€™arte, della musica, dello sport e dei prodotti italiani, con lโ€™obiettivo di valorizzarli e farli conoscere ancora di piรน.

La Fondazione puรฒ interagire e collaborare con ogni altro Ente pubblico o privato, non lucrativo o lucrativo, la cui attivitร  sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento delle proprie finalitร , la Fondazione puรฒ porre in essere piรน attivitร  di interesse generale e ogni attivitร  ritenuta utile e opportuna, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, puรฒ:                                      

–     Promuovere la cultura della legalitร , della pace tra i popoli, della non violenza e dellโ€™antirazzismo, dei diritti umani, civili, sociali e politici;

–     Promuovere e supportare la formazione professionale e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

–     Organizzare e gestire attivitร  culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitร  editoriali di promozione e diffusione della cultura e dei valori della solidarietร ;

–     Promuovere e sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, anche attraverso lโ€™utilizzo di strumenti innovativi di documentazione e divulgazione;

–     Sostenere e promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di collaborazione con soggetti della Pubblica Amministrazione e/o altri soggetti giuridici e non;

–     Svolgere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dellโ€™ambiente e allโ€™utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

–     Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitร  organizzata;

–     Pianificare programmi di promozione e valorizzazione dellโ€™Italia e dellโ€™italianitร ;

–     Sensibilizzare attraverso campagne e programmi specifici la promozione dei prodotti italiani e la consapevolezza dellโ€™unicitร  e del valore del made in Italy nel mondo;

–     Rafforzare il legame tra gli italiani di tutte le parti del mondo, tra di loro e con il Paese di origine, anche tramite lโ€™utilizzo della rete (nuove tecnologie);

–     Assistere e supportare tutti gli italiani e i loro discendenti nel mondo nelle relazioni col Paese di origine per mezzo di un ufficio a loro dedicato e anche attraverso:

a) lโ€™organizzazione di eventi e convegni allโ€™estero nelle nazioni dove sono maggiormente radicate le comunitร  italiane;

b) lโ€™istituzione di un fondo di solidarietร  per permettere agli italiani allโ€™estero, che versano in difficoltร  economica, di poter ritornare a visitare il Paese di origine;

–     Utilizzare la tecnologia blockchain, o altre similari in futuro, allo scopo di dare strumenti/utility alla community. Lโ€™utilizzo di questa tecnologia si intende nel modo piรน ampio possibile; valgano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti esempi: tracciare lโ€™identitร  degli italiani, creare  flussi che garantiscono lโ€™autenticitร  del made in Italy, realizzare una cripto valuta per la community;

–     Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attivitร  di natura commerciale marginale e connessa, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di legge;

–     Promuovere raccolte pubbliche di fondi per la realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

–     Stipulare ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

–     Avvalersi di volontari o accreditarsi allโ€™albo nazionale per lโ€™impiego di volontari del servizio civile;

–     Svolgere ogni altra attivitร  idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalitร  istituzionali.

La Fondazione potrร  esercitare attivitร  diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra menzionate, purchรฉ siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Tutte le attivitร  di cui ai punti precedenti dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4

PATRIMONIO e MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della Fondazione รจ costituito dalla dotazione iniziale assicurata dai Fondatori e descritta nellโ€™Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto รจ parte integrante. Tale patrimonio potrร  essere incrementato per effetto di acquisizioni, ereditร , lasciti e donazioni, in conformitร  alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrร  ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attivitร .

La Fondazione puรฒ effettuare campagne di raccolta fondi, cioรจ attivitร  e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attivitร  di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, ma sempre nel rispetto dei principi di veritร , trasparenza e correttezza. 

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) o i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, per es. campagne di tesseramento o raccolta fondi, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attivitร  della Fondazione.

La Fondazione puรฒ promuovere annualmente campagne di sostentamento degli scopi della Fondazione.

Iniziative e proposte saranno valutate dal Direttore Generale.

Alla Fondazione รจ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchรฉ fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attivitร  istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 5

ORGANI della FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

– il Presidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Direttore Generale (organo esecutivo);

– lโ€™Organo di Controllo e/o di Revisione (organo di controllo);

– il Comitato Etico-Scientifico (organo consultivo e di supporto).

Tutte le cariche elettive hanno la durata di anni cinque e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, ed รจ consentita la rieleggibilitร . Al Revisore unico o al Collegio dei revisori e al Direttore Generale puรฒ tuttavia essere corrisposto un compenso se reputato necessario dal Consiglio di Amministrazione e funzionale al raggiungimento dello scopo dellโ€™Ente.

Articolo 6

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione รจ nominato dai Fondatori.

Il Presidente della Fondazione รจ altresรฌ Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autoritร  e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione inerente allโ€™attivitร  della fondazione, inoltre:

โ€ข     convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

โ€ข     sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

โ€ข     provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dellโ€™ausilio del Direttore Generale;

โ€ข     firma tutti gli atti della fondazione;

โ€ข     predispone lo schema di bilancio;

โ€ข     adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nellโ€™interesse della Fondazione, sottoponendolo poi allโ€™approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dallโ€™avvenuta adozione di detto provvedimento.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente รจ nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.

Articolo 8

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

La Fondazione รจ retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti, cosรฌ nominati:   

–     tre consiglieri nominati direttamente uno da ciascun Fondatore (che nomineranno a maggioranza anche il Presidente), ovvero da chi succederร  a ciascun fondatore nel seguente ordine:

— il piรน prossimo dei discendenti in linea retta di ciascuno fondatore, ovvero in mancanza, il piรน prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a paritร  di grado il piรน anziano;

–     due consiglieri nominati a maggioranza dai soci fondatori ovvero da chi succederร  a ciascun fondatore nell’ordine di cui al punto precedente.

Sono cause di esclusione dal Consiglio:

–     il mancato rispetto delle norme statutarie;

–     lโ€™assenza ingiustificata in tre Consigli consecutivi;

–     lโ€™aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o allโ€™immagine della Fondazione;

–     trovarsi in una delle condizioni previste dallโ€™art. 2382 del Codice Civile.

Lโ€™esclusione รจ deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Nel caso di anticipata cessazione della carica di uno o piรน componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalitร  mediante le quali era stato scelto il consigliere cessato. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltร  di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi dellโ€™ente.

In particolare:

โ€ข     programma anno per anno lโ€™attivitร  della fondazione;

โ€ข     nomina per la gestione ordinaria e operativa dellโ€™ente, eventualmente anche tra i suoi membri, un Direttore Generale.

โ€ข     approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dellโ€™esercizio successivo ed entro la fine di aprile quello consuntivo dellโ€™esercizio precedente, questโ€™ultimo per esigenze particolari puรฒ essere approvato entro fine giugno;

โ€ข     predispone il bilancio di esercizio e, se dovuto, anche il bilancio sociale;

โ€ข     delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonchรฉ gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

โ€ข     delibera gli incrementi del patrimonio;

โ€ข     provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

โ€ข     provvede all’istituzione ed all’ordinamento del Comitato Etico Scientifico e di eventuali altri Uffici/Comitati della Fondazione con mansioni particolari;

โ€ข     approva eventuali regolamenti interni;

โ€ข     delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

โ€ข     delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;

โ€ข     esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 9

RIUNIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o in altro luogo purchรจ in Italia, ordinariamente due volte lโ€™anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione รจ validamente costituito con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di paritร  di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non puรฒ essere dato per rappresentanza.

L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno, l’ora ed il relativo ordine del giorno, deve essere spedito tramite posta elettronica โ€“ o altro mezzo idoneo a dimostrare che il destinatario ne abbia ricevuto notizia โ€“ almeno cinque giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione puรฒ essere convocato 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora fissata per la riunione sempre nelle stesse modalitร .

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si possono tenere anche in video conferenza purchรฉ se ne dia atto nel relativo verbale.

Articolo 10

DIRETTORE GENERALE

Lโ€™Ente si avvale per un efficace e unitario svolgimento delle proprie attivitร  di un Direttore Generale che รจ nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i suoi componenti, per la sua comprovata esperienza nel campo dirigenziale, gestionale e manageriale.

Il Direttore Generale รจ lโ€™organo esecutivo dellโ€™Ente e ha il compito di attuare le direttive e i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi a criteri di trasparenza, economicitร  ed efficienza e, sempre sotto il suo controllo, si occupa anche della gestione ordinaria e operativa della Fondazione.

Il Direttore puรฒ costituire, nelle modalitร  che ritiene piรน opportune, un suo staff, e provvede anche a:

–     Partecipare alle riunioni del Comitato Etico Scientifico, in occasione delle quali puรฒ anche esprimere pareri e proposte non vincolanti;

–     Predisporre in fase istruttoria programmi e progetti da presentare annualmente allโ€™approvazione del Consiglio di Amministrazione;

–     Esercitare altri compiti eventualmente affidatigli dal Presidente, tra cui anche quello di rappresentanza, ma in tal caso deve essere munito di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della fondazione per tutti gli atti espressamente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale puรฒ essere corrisposto un emolumento deciso dal Consiglio, o puรฒ essere affidato il compito con un rapporto di lavoro, anche di natura autonoma.

Il Consiglio di Amministrazione puรฒ revocare il Direttore con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11

COMITATO ETICO – SCIENTIFICO

Il Comitato Etico Scientifico รจ organo consultivo della Fondazione, รจ composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, di cui almeno la maggioranza nominati dal Presidente e il resto dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalitร  nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e in ogni altra questione per la quale gli organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato Etico Scientifico durano in carica cinque anni, prestano la propria opera a titolo gratuito e sono riconfermabili. Lโ€™incarico puรฒ cessare per dimissioni, incompatibilitร , decadenza o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato รจ presenziato e si riunisce su convocazione del suo Presidente, nominato a maggioranza, e in sua mancanza dal membro piรน anziano. Le adunanze del Consiglio si possono tenere anche in video conferenza.

Articolo 12

ORGANO di CONTROLLO e/o di REVISIONE

Lโ€™Organo di Controllo e/o di Revisione รจ composto da un solo membro o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed รจ nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni ed รจ rieleggibile. Lโ€™Organo di Controllo deve essere scelto secondo le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso di Collegio i componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Lโ€™organo di controllo vigila sullโ€™osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, qualora applicabili, nonchรฉ sullโ€™adeguatezza dellโ€™assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nellโ€™apposito registro. Lโ€™organo di controllo esercita la vigilanza sulla regolaritร  contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, esercita inoltre compiti di monitoraggio nellโ€™osservanza delle finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitร  alle linee guida previste dalle disposizioni vigenti. Il bilancio sociale dร  atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dellโ€™organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sullโ€™andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

LIBRI SOCIALI e REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

1.    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

2.    i registri contabili;

3.    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellโ€™Organo di Controllo e/o di Revisione;

4.    il libro delle decisione dei fondatori.

I libri di cui ai punti 1 e 3, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

Sui registri di cui a punto 2 andranno annotate le scritture contabili, tenute secondo le disposizioni di legge.

La fondazione puรฒ altresรฌ dotarsi della tenuta di altri libri su decisione del Consiglio di Amministrazione.

I libri potranno, inoltre, essere vidimati ai sensi di legge, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e, prima dellโ€™inizio dellโ€™anno, entro dicembre, approva il bilancio preventivo per lโ€™anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di unโ€™ordinata di contabilitร .

Articolo 15

ESTINZIONE della FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerร  uno o piรน liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarร  devoluto ad altro ente del Terzo Settore, che verrร  indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

NORMA di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nellโ€™atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla disposizione di legge in materia (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

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