STATUTO FONDAZIONE ITALIANI.IT

Articolo 1

COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

Per iniziativa della famiglia Ferlaino, nelle persone di Paola Stranges, Gerardo Ferlaino ed Emanuele Ferlaino, in veste di Fondatori, è costituita la fondazione denominata

“FONDAZIONE ITALIANI.IT”

ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come integrato dal D.lgs n. 105/2018, e loro successive modiche ed integrazioni.

La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus, che verrà sostituito dalla locuzione ETS (Ente del Terzo Settore) quando sarà pienamente operativa la riforma di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e quando l’ente sarà iscritto al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (in sigla RUNTS) avendone i requisiti di legge.

Articolo 2

SEDE e DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nel mondo, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Conflenti (Catanzaro) alla via Marconi n. 101, ma potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero uffici in cui poter svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La sua durata è illimitata.

Articolo 3

SCOPO e ATTIVITA’ della FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità e solidarietà sociale, di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Più in particolare, si propone di creare una rete di connazionali nel mondo al fine di promuovere l’Italia e l’italianità.

La Fondazione mira a rinsaldare il legame tra tutti gli italiani nel mondo e rafforzarne il senso di appartenenza.

Al fine di perseguire i suoi scopi, la Fondazione svolgerà la sua funzione attraverso la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, delle tradizioni, dell’arte, della musica, dello sport e dei prodotti italiani, con l’obiettivo di valorizzarli e farli conoscere ancora di più.

La Fondazione può interagire e collaborare con ogni altro Ente pubblico o privato, non lucrativo o lucrativo, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può porre in essere più attività di interesse generale e ogni attività ritenuta utile e opportuna, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:                                      

–     Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e dell’antirazzismo, dei diritti umani, civili, sociali e politici;

–     Promuovere e supportare la formazione professionale e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

–     Organizzare e gestire attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e dei valori della solidarietà;

–     Promuovere e sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi di documentazione e divulgazione;

–     Sostenere e promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di collaborazione con soggetti della Pubblica Amministrazione e/o altri soggetti giuridici e non;

–     Svolgere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

–     Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

–     Pianificare programmi di promozione e valorizzazione dell’Italia e dell’italianità;

–     Sensibilizzare attraverso campagne e programmi specifici la promozione dei prodotti italiani e la consapevolezza dell’unicità e del valore del made in Italy nel mondo;

–     Rafforzare il legame tra gli italiani di tutte le parti del mondo, tra di loro e con il Paese di origine, anche tramite l’utilizzo della rete (nuove tecnologie);

–     Assistere e supportare tutti gli italiani e i loro discendenti nel mondo nelle relazioni col Paese di origine per mezzo di un ufficio a loro dedicato e anche attraverso:

a) l’organizzazione di eventi e convegni all’estero nelle nazioni dove sono maggiormente radicate le comunità italiane;

b) l’istituzione di un fondo di solidarietà per permettere agli italiani all’estero, che versano in difficoltà economica, di poter ritornare a visitare il Paese di origine;

–     Utilizzare la tecnologia blockchain, o altre similari in futuro, allo scopo di dare strumenti/utility alla community. L’utilizzo di questa tecnologia si intende nel modo più ampio possibile; valgano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti esempi: tracciare l’identità degli italiani, creare  flussi che garantiscono l’autenticità del made in Italy, realizzare una cripto valuta per la community;

–     Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale marginale e connessa, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di legge;

–     Promuovere raccolte pubbliche di fondi per la realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

–     Stipulare ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

–     Avvalersi di volontari o accreditarsi all’albo nazionale per l’impiego di volontari del servizio civile;

–     Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra menzionate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Tutte le attività di cui ai punti precedenti dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4

PATRIMONIO e MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale assicurata dai Fondatori e descritta nell’Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

La Fondazione può effettuare campagne di raccolta fondi, cioè attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, ma sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. 

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) o i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, per es. campagne di tesseramento o raccolta fondi, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.

La Fondazione può promuovere annualmente campagne di sostentamento degli scopi della Fondazione.

Iniziative e proposte saranno valutate dal Direttore Generale.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 5

ORGANI della FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

– il Presidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Direttore Generale (organo esecutivo);

– l’Organo di Controllo e/o di Revisione (organo di controllo);

– il Comitato Etico-Scientifico (organo consultivo e di supporto).

Tutte le cariche elettive hanno la durata di anni cinque e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, ed è consentita la rieleggibilità. Al Revisore unico o al Collegio dei revisori e al Direttore Generale può tuttavia essere corrisposto un compenso se reputato necessario dal Consiglio di Amministrazione e funzionale al raggiungimento dello scopo dell’Ente.

Articolo 6

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione inerente all’attività della fondazione, inoltre:

•     convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

•     sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

•     provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell’ausilio del Direttore Generale;

•     firma tutti gli atti della fondazione;

•     predispone lo schema di bilancio;

•     adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.

Articolo 8

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti, così nominati:   

–     tre consiglieri nominati direttamente uno da ciascun Fondatore (che nomineranno a maggioranza anche il Presidente), ovvero da chi succederà a ciascun fondatore nel seguente ordine:

— il più prossimo dei discendenti in linea retta di ciascuno fondatore, ovvero in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano;

–     due consiglieri nominati a maggioranza dai soci fondatori ovvero da chi succederà a ciascun fondatore nell’ordine di cui al punto precedente.

Sono cause di esclusione dal Consiglio:

–     il mancato rispetto delle norme statutarie;

–     l’assenza ingiustificata in tre Consigli consecutivi;

–     l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;

–     trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Nel caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il consigliere cessato. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi dell’ente.

In particolare:

•     programma anno per anno l’attività della fondazione;

•     nomina per la gestione ordinaria e operativa dell’ente, eventualmente anche tra i suoi membri, un Direttore Generale.

•     approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro la fine di aprile quello consuntivo dell’esercizio precedente, quest’ultimo per esigenze particolari può essere approvato entro fine giugno;

•     predispone il bilancio di esercizio e, se dovuto, anche il bilancio sociale;

•     delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

•     delibera gli incrementi del patrimonio;

•     provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

•     provvede all’istituzione ed all’ordinamento del Comitato Etico Scientifico e di eventuali altri Uffici/Comitati della Fondazione con mansioni particolari;

•     approva eventuali regolamenti interni;

•     delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

•     delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;

•     esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 9

RIUNIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o in altro luogo purchè in Italia, ordinariamente due volte l’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno, l’ora ed il relativo ordine del giorno, deve essere spedito tramite posta elettronica – o altro mezzo idoneo a dimostrare che il destinatario ne abbia ricevuto notizia – almeno cinque giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora fissata per la riunione sempre nelle stesse modalità.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si possono tenere anche in video conferenza purché se ne dia atto nel relativo verbale.

Articolo 10

DIRETTORE GENERALE

L’Ente si avvale per un efficace e unitario svolgimento delle proprie attività di un Direttore Generale che è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i suoi componenti, per la sua comprovata esperienza nel campo dirigenziale, gestionale e manageriale.

Il Direttore Generale è l’organo esecutivo dell’Ente e ha il compito di attuare le direttive e i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi a criteri di trasparenza, economicità ed efficienza e, sempre sotto il suo controllo, si occupa anche della gestione ordinaria e operativa della Fondazione.

Il Direttore può costituire, nelle modalità che ritiene più opportune, un suo staff, e provvede anche a:

–     Partecipare alle riunioni del Comitato Etico Scientifico, in occasione delle quali può anche esprimere pareri e proposte non vincolanti;

–     Predisporre in fase istruttoria programmi e progetti da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

–     Esercitare altri compiti eventualmente affidatigli dal Presidente, tra cui anche quello di rappresentanza, ma in tal caso deve essere munito di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della fondazione per tutti gli atti espressamente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale può essere corrisposto un emolumento deciso dal Consiglio, o può essere affidato il compito con un rapporto di lavoro, anche di natura autonoma.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11

COMITATO ETICO – SCIENTIFICO

Il Comitato Etico Scientifico è organo consultivo della Fondazione, è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, di cui almeno la maggioranza nominati dal Presidente e il resto dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e in ogni altra questione per la quale gli organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato Etico Scientifico durano in carica cinque anni, prestano la propria opera a titolo gratuito e sono riconfermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presenziato e si riunisce su convocazione del suo Presidente, nominato a maggioranza, e in sua mancanza dal membro più anziano. Le adunanze del Consiglio si possono tenere anche in video conferenza.

Articolo 12

ORGANO di CONTROLLO e/o di REVISIONE

L’Organo di Controllo e/o di Revisione è composto da un solo membro o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. L’Organo di Controllo deve essere scelto secondo le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso di Collegio i componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, esercita inoltre compiti di monitoraggio nell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

LIBRI SOCIALI e REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

1.    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

2.    i registri contabili;

3.    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e/o di Revisione;

4.    il libro delle decisione dei fondatori.

I libri di cui ai punti 1 e 3, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

Sui registri di cui a punto 2 andranno annotate le scritture contabili, tenute secondo le disposizioni di legge.

La fondazione può altresì dotarsi della tenuta di altri libri su decisione del Consiglio di Amministrazione.

I libri potranno, inoltre, essere vidimati ai sensi di legge, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e, prima dell’inizio dell’anno, entro dicembre, approva il bilancio preventivo per l’anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata di contabilità.

Articolo 15

ESTINZIONE della FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

NORMA di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla disposizione di legge in materia (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

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